Art. 11.
(Sottrazione e trattenimento di minore all'estero).

      1. Nel libro II, titolo XI, capo IV, del codice penale, dopo l'articolo 574 è aggiunto il seguente:

      «Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero). - Chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo all'estero ovvero omettendo di farlo rientrare in Italia, contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione da uno a sei anni.

 

Pag. 10


      Se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.
      Se il fatto è commesso da uno dei genitori, la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente articolo comporta la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori».